Il documento contabile introdotto con il DPR 472/96 è denominato documento di trasporto (DDT). Esso va emesso in relazione alla movimentazione dei beni. Come funzione primaria bisogna certificare il trasferimento di proprietà della merce dal cedente (venditore) al cessionario (acquirente). Nel caso di fatturazione differita è obbligatorio compilarlo, ai fini fiscali. Il trasporto della consegna della merce può avvenire:
  • a mezzo mittente
  • a mezzo destinatario;
  • tramite una terza parte (vettore).
Prima della consegna della merce va redatto il documento di trasporto, in base gli accordi tra le parti, almeno in duplice copia.   Requisiti del documento di trasporto L’emissione del documento è in forma libera ma, deve contenere i seguenti dati:
  • data e numero del documento (data di emissione del DDT);
  • dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’eventuale vettore (nome e cognome o ragione sociale, Partita IVA, indirizzo);
  • descrizione e quantità della merce;
  • numero e peso dei colli;
  • data della consegna o del trasporto;
Il documento di trasporto può accompagnare i beni oppure essere inviato tramite posta, fax o email entro la mezzanotte del giorno di consegna. Inoltre, vi sono documenti equivalenti al documento di trasporto, come ad esempio la lettera di vettura, la nota di consegna o la ricevuta fiscale. Essi, se rispettano i requisiti minimi, possono sostituire il documento di trasporto.   Documento di trasporto e fatturazione Con la fatturazione, dovranno essere inseriti in fattura gli estremi identificativi del documento di trasporto (numero e data di emissione).   Documenti a titolo non traslativo della proprietà Generalmente, salvo diverse indicazioni, il documento di trasporto, attesta il passaggio di proprietà dei beni da un soggetto ad un altro. Nel caso si dovesse movimentare la merce per altri motivi, la causale specifica dovrà essere esplicitamente segnalata nel documento di trasporto. Alcune causali comuni sono:
  • conto visione: beni che vengono inviati al cliente in visione e poi restituiti;
  • conto lavorazione: merce inviata al fornitore per la lavorazione, ma rimane di proprietà del cliente. A fine lavorazione la merce verrà riconsegnata con relativo DDT;
  • prestito d’uso: beni che vengono inviati per essere utilizzati durante la lavorazione;
  • omaggio;
  • conto riparazione;
  • reso: quando la merce viene restituita. In questo caso, a seconda degli accordi tra le parti, si procederà o con la sostituzione della merce o con l’emissione di una nota di credito.
  Conservazione del documento di trasporto Il documento di trasporto deve essere conservato ai fini civilistici per 10 anni dal venditore e dall’acquirente; mentre secondo la normativa fiscale esso deve essere conservato fino alla scadenza dei termini per l’accertamento.