Ogni edificio, quando realizzato secondo criteri tradizionali, contiene al suo interno degli impianti elettrici e degli impianti idraulici. Talvolta, per esempio nella progettazione dei fabbricati più estesi, i cavi e le tubazioni possono estendersi per decine di chilometri complessivi. In seguito al forte sviluppo culturale e tecnologico della società moderna, è scontato come la realizzazione degli impianti sia soggetta a un insieme di regole. Tali direttive, ben conosciute ai professionisti del settore, coinvolgono per intero i processi di messa in opera, preventivazione e preparazione del progetto, fino alla fabbricazione concreta dell’immobile. Questo articolo richiama l’attenzione verso i collegamenti idrici, regolamentati da un Decreto specifico.     Il più recente insieme di norme in materia risale a quasi dieci anni fa; si tratta del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008, che è stato promosso in sostituzione della legge 46/1990. La pubblicazione del Decreto è avvenuta il 12 marzo 2008, per mezzo della Gazzetta Ufficiale. È importante sottolineare che le norme contenute dal Decreto in questione non si applicano esclusivamente alle nuove costruzioni: anche i restauri e le modifiche delle strutture già realizzate devono rispettare i dettami stabiliti nel documento. Le disposizioni riportate sono da considerare valide a partire dal punto di consegna della fornitura; vale a dire, il punto fisico in cui l’acqua è resa disponibile all’utente da parte del distributore.     Un concetto di base, su cui ancora non tutti gli artigiani del settore hanno le idee chiare, è quello di “impianti realizzati secondo la regola d’arte”. Il significato di questa particolare espressione, tuttavia, è molto semplice. Si intende, difatti, il pieno rispetto delle norme Uni (Ente Nazionale italiano di Certificazione) e Cei (Comitato Elettrotecnico Italiano), o di eventuali altri Enti a cui è possibile fare riferimento per gli standard in materia edilizia. Naturalmente, questi devono risultare sotto l’amministrazione degli Stati membri dell’Unione Europea. Un altro punto fondamentale del Decreto spiega come la destinazione d’uso dell’edificio interessato, che può essere di natura residenziale, commerciale o industriale, non possa comportare eccezioni al rispetto dei canoni prestabiliti.     Durante la presa degli accordi tra l’installatore e il committente, entrambe le parti sono tenute al rispetto di una serie di obblighi. In primo luogo, l’installatore deve accertarsi di rilasciare al cliente gli attestati necessari. Questi saranno utili per la verifica della conformità legale degli impianti. Apparentemente superflui, i certificati sono di grande importanza in caso di incidenti o malfunzionamenti; solo grazie a una documentazione meticolosa sarà possibile determinare in modo appropriato le responsabilità dell’accaduto. Inoltre, gli organi competenti potranno verificare la certificazione quando ritenuto opportuno, e per i casi di inosservanza sono previste delle sanzioni. I modelli per l’autenticazione dell’adeguatezza degli impianti sono disponibili, in forma di allegati, all’interno del Decreto n° 37 del 22 gennaio 2008. Come testimoniato dalle ditte del settore, sono stati riscontrati dei casi in cui non è stato possibile fornire le dichiarazioni di conformità. Per ovviare a tali inconvenienti, si può richiedere una dichiarazione di rispondenza, di cui si possono occupare solo i professionisti iscritti al proprio albo e con almeno cinque anni di esperienza certificata.     Per quanto riguarda la buona condotta del committente, i lavori devono essere affidati esclusivamente alle aziende in possesso delle abilitazioni previste dalla legge. Inoltre, se da una parte gli operai sono obbligati a realizzare un impianto a norma, dall’altra è compito del cliente preservarne l’incolumità. A questo scopo, è buona abitudine rispettare alla lettera le modalità d’uso previste, e fare richiesta della manutenzione quando necessario. In caso di mancanze relative al corretto utilizzo degli allestimenti idrici, la responsabilità potrebbe non essere attribuita all’impresa con cui si è stipulato il contratto.